Statuto

Statuto dell’Associazione

Senso Civico per Ortona

Art. 1 Denominazione

È costituita un’Associazione senza fini di lucro, apartitica  denominata Senso Civico per Ortona.

Art. 2 Scopi dell’associazione: il senso civico

Il senso civico è coscienza dei doveri di cittadino che si manifesta in azioni e comportamenti utili al bene comune. Il senso civico è impegno quotidiano di ogni singolo individuo per migliorare la qualità della vita, è bagaglio culturale da tramandare alle generazioni future per un mondo fatto di giustizia e di onestà.

L’Associazione Senso Civico per Ortona nasce come aggregazione di persone che impiegano il loro tempo, senza alcun tornaconto, per portare avanti iniziative finalizzate alla diffusione del senso civico.

Per perseguire i propri fini l’associazione potrà adottare ogni iniziativa ritenuta utile alle finalità di cui sopra nel pieno rispetto delle istituzioni e delle leggi dello Stato, soprattutto promuovendo l’uso della rete per favorire la partecipazione collettiva.

Art. 3 Sede

L’associazione ha sede legale in Ortona, Via _______________________________. Il trasferimento, nell’ambito dello stesso comune, della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 4 I soci

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le donne e gli uomini che accettano le disposizioni statutarie, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

La qualifica di soci si ottiene con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione e il contestuale versamento della quota d’iscrizione stabilita annualmente; l’iscrizione all’Associazione s’intende anche come sottoscrizione del presente statuto e quindi accettazione di esso. In nessun caso il socio potrà richiedere il rimborso della quota associativa già versata.

Il rinnovo dell’iscrizione avviene contestualmente al pagamento della quota annuale; in caso di mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza del versamento il socio decade da tale qualifica, intendendo l’Associazione il mancato rinnovo come manifestazione da parte del socio della volontà di dissociazione. Il socio che intenda recedere dall’Associazione precedentemente alla data di rinnovo dovrà comunicarlo al Presidente un mese prima la data di dissociazione.

L’Assemblea generale e il Consiglio direttivo dell’Associazione possono deliberare ciascuno autonomamente l’esclusione di un socio qualora abbia compiuto atti o posto in essere comportamenti contrastanti con le finalità e i programmi dell’Associazione.

Sono considerati soci fondatori coloro che hanno sottoscritto il presente Statuto contestualmente alla sua costituzione.

Tutte le informazioni personali raccolte dall’Associazione saranno utilizzati esclusivamente per motivi attinenti le finalità della stessa, come espresse nel presente Statuto, nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 [legge 675/97], c.d. Testo Unico sulla Privacy. In ogni caso, sarà premura dell’Associazione procurarsi il consenso scritto ed espresso dell’interessato.

Art. 5 Gli organi

Gli organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea dei soci;
  • Il consiglio direttivo;
  • Il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 6 L’Assemblea

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria  o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto. Sono esclusi, quindi, i soci sospesi e quelli che non siano in regola con l’iscrizione. L’assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei presenti (c.d. maggioranza relativa). Gli astenuti sono equiparati agli assenti ai fini del raggiungimento del quorum necessario alla deliberazione. In seconda convocazione l’assemblea si intende convocata indifferentemente dal numero dei presenti. Restano valide le maggioranze richieste dal precedente alinea.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Per l’adozione delle deliberazione è richiesta la maggioranza relativa dei presenti, ma gli astenuti sono considerati presenti ai fini del raggiungimento del quorum. La convocazione va fatta con avviso pubblico almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, ovvero con avviso privato recapitato ad ogni singolo associato almeno 10 giorni prima presso l’indirizzo di residenza che lo stesso ha dichiarato al momento dell’iscrizione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • Elegge il Consiglio direttivo;
  • approva il bilancio preventivi e consuntivo;
  • approva il regolamento interno.
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 7 Il Consiglio direttivo

l Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 membri, viene eletto dall’Assemblea generale e resta in carica tre anni; in caso di dimissioni o esclusione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione conferendo l’incarico ai primi dei soci votati ma non eletti. Qualora il numero dei consiglieri si riduca, per dimissioni o esclusione, a meno di due terzi dall’iniziale composizione, l’intero Consiglio è da considerarsi decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno, a maggioranza assoluta:

  • Il Presidente dell’Associazione
  • Il Vicepresidente
  • Il Segretario
  • Il Tesoriere

Consiglio direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
  • redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
  • ammette i nuovi soci;
  • esclude i soci, fatta salva la successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art. 4 co. 4 del presente Statuto;
  • propone l’importo delle quote annue di Associazione;
  • imposta il programma e le attività dell’Associazione sulle indicazioni dell’Assemblea dei soci.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte all’autorità giudiziaria, all’autorità amministrativa ed ai terzi.

Il Presidente ha potere di delega nei confronti del Vicepresidente.

Il Presidente ha il compito di coordinare le iniziative per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa, secondo le linee generali indicate dall’Assemblea dei soci.

Art. 9 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva l’operato del Presidente e lo sostituisce in caso di delega o in caso d’impedimento di quest’ultimo.

Art. 10 Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e tiene il registro dei soci.

Art. 11 Il Tesoriere

Predispone i bilanci e aggiorna periodicamente i soci sullo stato patrimoniale dell’Associazione.

Svolge le ordinarie attività di gestione finanziaria dell’Associazione in collaborazione con il Presidente.

Art. 12 Norme finali

L’Associazione terrà, presso la sede legale, i seguenti libri:

Registro dei soci.

Libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Libro dei bilanci.

Art. 13 Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 14

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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